La sigla “BES” indica i Bisogni Educativi Speciali (in inglese “Special Educational Needs”), una macrocategoria che comprende tutte le possibili difficoltà che un alunno può manifestare a scuola.
Possiamo distinguere tre tipologie di BES e dunque tre gruppi di alunni:
Gli alunni di cittadinanza non italiana da poco immigrati non rientrano in questa Normativa relativa ai BES; tuttavia c’è una normativa apposita che li tutela e sostiene il loro percorso di apprendimento e di inclusione scolastica, precisamente la Circolare Ministeriale 24/2006 e le Linee Guida della CM 2/2010.
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La scuola ha il compito di individuare un bisogno educativo speciale e di mettere in pratica tutto ciò che reputa necessario in vista del bene umano e scolastico dell’alunno, consapevole di avere a disposizione una cultura scientifica e una legislazione fondate sull’inclusione e l’integrazione.
Per l’individuazione di un BES, infatti, viene adoperato un particolare modello diagnostico, l’ICF (International Classification of Functioning), che considera la persona umana in modo olistico, nelle sue dimensioni biologica, psicologica e sociale, e che non riduce l’alunno a “quello che ha” (l’alunno non “è” un BES ma “ha” un BES).
Concretamente, la scuola agisce attraverso dei Gruppi di Lavoro, in cui si riuniscono tutte le persone coinvolte nell’ambito dei BES (come dirigenti scolastici, docenti “disciplinari”, insegnanti di sostegno, genitori, psicologi, tutor dell’apprendimento ecc.).
L’art. 15 comma 2 della Legge 104/92 prevede dei gruppi specifici per gli alunni con disabilità, chiamati “Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica” (GLH), che attraverso la Circolare Ministeriale 8/2013 sono affiancati dai “Gruppi di lavoro per l’inclusione” (GLI), che si occupano di tutte le problematiche rientranti nei Bisogni Educativi Speciali.
Per gli alunni con BES la scuola – e in particolare il Consiglio di Classe – è chiamata per legge a personalizzare la didattica, e lo fa concretamente attraverso due strumenti che vengono messi a punto nei GLH detti “Operativi” (GLHO):
Il PEI è un documento in cui sono contenuti, oltre ai dati anagrafici dell’alunno, la sua diagnosi funzionale e tutti gli interventi (obiettivi didattici, attività e materiali, forme di valutazione individualizzata) predisposti per lui. L’Ordinanza Ministeriale 90/01 prevede per la scuola secondaria due forme di PEI:
Il PDP è lo strumento con cui la scuola, personalizzando la didattica, progetta l’intervento educativo nei riguardi dell’alunno con DSA.
Questo documento contiene:
La scuola, inoltre, si impegna a mantenere una comunicazione e collaborazione costanti con la famiglia e le altre figure coinvolte nell’educazione dell’alunno, al fine di seguire una linea comune indispensabile per l’efficacia delle misure adottate.
Per maggiori informazioni potete contattare il Dott. Francesco Trotta scrivendo nel form di contatto
Dottore in Filosofia e Storia e Tutor dell’Apprendimento